18/01/2022
Con la legge 17 dicembre 2021 n°215 è stato introdotto per i lavoratori autonomi occasionali, l’obbligo di effettuare, da parte del committente, una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
In attesa dell’integrazione degli applicativi in uso presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la comunicazione andrà eseguita attraverso l’invio di un’e-mail d uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
Quali rapporti vanno comunicati
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021) o anche avviati prima e ancora in corso alla data del 11 gennaio 2022.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11 gennaio 2022 e per i rapporti iniziati dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.
Per tutti gli altri rapporti la comunicazione dovrà essere PREVENTIVA.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF) ;
– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente) ;
– una sintetica descrizione dell’attività;
– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico) ;
– la data di avvio delle prestazioni occasionali;
– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato nell’ultimo punto, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.
Qualora manchino i dati suindicati, la comunicazione sarà considerata omessa dall’Ispettorato del Lavoro e sarà applicata la relativa sanzione amministrativa.
Sanzioni
In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da 500,00 euro a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.