20/01/2021

Legge Bilancio 2021 – Sgravi contributivi, bonus e ammortizzatori sociali


La nuova legge di Bilancio contiene numerose disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, bonus, sgravi contributivi e agevolazioni per nuove assunzioni nell’anno 2021.

CASSA INTEGRAZIONE

Sono state concesse ulteriori dodici settimane di cassa integrazione per le aziende che sospendono la propria attività a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Con riferimento a tali periodi, le predette dodici settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta, pertanto i periodi precedentemente richiesti, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, alle suddette dodici settimane previste.

Tutti i benefici sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza al 1° gennaio 2021.

ESONERO ALTERNATIVO ALL’INTEGRAZIONE SALARIALE

Ai datori di lavoro privati che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale è riconosciuto, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 35

Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto il beneficio nella misura del 100% dello sgravio contributivo, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

OCCUPAZIONE FEMMINILE

Per le assunzioni di donne lavoratrici è riconosciuto l’esonero contributivo nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui per 18 mesi.

Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

DECONTRIBUZIONE SUD

Viene prorogato l’esonero contributivo parziale in favore dei datori di lavoro del settore privato che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si applica fino al 31 dicembre 2029, modulato in misura pari:

– al 30% dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;

– al 20% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;

– al 10% dei contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

È disposta la proroga fino al 31 marzo 2021 del termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta – anche in assenza delle indicazioni della causale di proroga.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Viene prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di procedere a licenziamenti individuali e a quelli collettivi per motivi economici, con sospensione delle procedure in corso.

Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati:

– dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società

– nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuta la NASpI;

– in caso di fallimento.

LAVORATORI PADRI

Con riferimento ai padri lavoratori la durata del congedo obbligatorio concesso al padre lavoratore dipendente per l’anno 2021 viene incrementata da 7 a 10 giorni.

 

 

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