01/02/2017

Assunzioni lavoratori disabili


Dal 1° gennaio 2017 entra a regime la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 riguardante gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti.

Cessa, pertanto il regime transitorio che consentiva infatti ai datori di lavoro di rinviare l’adempimento al momento in cui fossero effettuate “nuove assunzioni”.

La gradualità viene meno facendo scattare l’obbligo dell’assunzione in presenza dei presupposti. Tuttavia, la quota di riserva si computa con esclusivo riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

Alla luce di quanto sopra, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette nella seguente misura:

L’assunzione o l’attivazione di misure alternative deve avvenire entro 60 giorni dal momento in cui è sorto l’obbligo. Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che si trovano in stato di difficoltà e hanno richiesto l’intervento della Cigs per ristrutturazione, crisi aziendale o contratto di solidarietà.

Il dlgs 185/2016 ha aumentato le sanzioni a carico dei datori di lavoro che non adempiono al collocamento obbligatorio e punisce il datore di lavoro che non ottempera puntualmente alla copertura delle quote di assunzione obbligatorie con una sanzione amministrativa pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo, equivalente a 153,20 euro per ogni giorno di scopertura e per ciascun disabile non assunto.

Alla violazione si applica l’istituto della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13 del dlgs 124/2004, pertanto la sanzione è ridotta a 38,30 euro per ogni giorno di scopertura e per ogni lavoratore disabile non assunto se, ottemperando alla diffida, il datore di lavoro assume il lavoratore disabile o presenta agli uffici competenti la relativa richiesta.

 

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

 

 

 

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